Art. 2.

      1. L'Agenzia svolge attività di supporto tecnico nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, più in generale, del Governo, al fine di garantire un livello di sicurezza stradale adeguato e in linea con gli obiettivi fissati dall'Unione europea, e in particolare al fine di:

          a) attuare l'impegno di ridurre del 40 per cento l'incidentalità stradale secondo le indicazioni del Piano nazionale della sicurezza stradale;

          b) provvedere alla programmazione annuale degli interventi, alla individuazione delle linee di azione prioritarie, alla ripartizione dei fondi nazionali o comunitari disponibili, all'assistenza e al supporto alle regioni e alle amministrazioni locali, alla verifica delle misure adottate su tutte le strade, comprese quelle gestite direttamente dall'ANAS Spa e dalle società concessionarie;

          c) coordinare gli interventi per migliorare la sicurezza stradale posti in essere dai Ministeri, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri soggetti pubblici e privati in materia di sicurezza stradale;

          d) predisporre annualmente la relazione al Parlamento sullo stato della sicurezza stradale in Italia;

 

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          e) aggiornare ogni tre anni il Piano nazionale della sicurezza stradale sulla base dei risultati ottenuti e delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario;

          f) coordinare la raccolta, la verifica e la diffusione delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale, utilizzando i mezzi di comunicazione e gli strumenti che la tecnologia consente;

          g) promuovere e sviluppare la ricerca sulle tecniche di costruzione, manutenzione e gestione delle strade, nonché sui veicoli, anche al fine di predisporre specifiche normative tecniche;

          h) promuovere la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore.